Sulla Gazzetta Ufficiale pubblicata il 20 luglio 2013 serie generale 169 è stato pubblicato ilDecreto Ministeriale 24 aprile 2013 avente ad oggetto la salvaguardia della salute dei cittadini che praticano attività sportiva non agonistica o amatoriale.
In particolare, il documento definisce in dettaglio quanto disposto con la Legge Balduzzi 189 all’articolo 7 comma 11, fornendo una serie di indicazioni riguardo:
- soggetti destinatari e casi in cui è necessario il rilascio di idonea certificazione;
- termini di adeguamento;
- dotazione dei defibrilattori;
- linee guida circa ubicazione, comunicazione, segnaletica, formazione, gestione e manutenzione dei DAE.
Termini entro il quale le società dovranno dotarsi di un DAE:
- società professionistiche entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto;
- società dilettantistiche entro 30 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
Key Point:
- Certificato per attività sportive non agonistiche rilasciato dal medico generico o pediatra (misurazione della pressione ed elettrocardiogramma a riposo)
- Certificato per attività sportive non agonistiche ad elevato carico cardio-vascolare rilasciato dal medico generico o pediatra (misurazione della pressione, elettrocardiogramma basale, step test o un t test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca ed altri accertamenti eventualmente ritenuti necessari)
- In caso di sospetto diagnostico è obbligatorio avvalersi di un medico specialista in medicina dello sport
- Non è richiesto il certificato per attività occasionali anche se in contesti organizzati, per quelle attività svolte al di fuori di un contesto organizzato o in forma autonoma
- Il costo è a carico delle società o del gestore dell’impianto;
- Sono escluse le società dilettantistiche che svolgono attività con ridotto impegno cardiocircolatorio;
- Società operanti nello stesso impianto potranno associarsi per l’acquisto;
- Le società che operano saltuariamente in impianti sportivi dovranno assicurarsi della presenza di DAE e del personale addestrato;
- Il costo è a carico delle società o del gestore dell’impianto;
- Numero dei soggetti da formare al BLS-D strettamente dipendente dal luogo e dal tipo di organizzazione;
- Raccomandato corso BLS-D PEDIATRICO quando necessario;
- Obbligo di informazione a tutti soggetti presenti nella struttura circa la presenza di un DAE mediante appostia segnaletica;
- I DAE dovranno essere collocati in luoghi accessibile e dovrà essere facilmente riconoscibile grazie ad apposito cartello indicatore da apporre anche all’ingresso della struttura;
- Comunicazione al 118 competente per territorio dei dati afferenti il DAE, la dislocazione e dei soggetti abilitati all’impiego;
- Retraining ogni due anni;
- La formazione per l’uso di un DAE non comporta per i volontari un obbligo legale, previsto esclusivamente per i soccorritori sanitari;
- La società sarà responsabile esclusivamente della presenza di DAE e del suo regolare funzionamento.