Legge 03 aprile 2001, n. 120

Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero. (G.U. Serie Generale, n. 88 del 14 aprile 2001)

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

  1. E’  consentito  l’uso del defibrillatore semiautomatico in sede intra  ed  extraospedaliera  anche al personale sanitario non medico, nonche’  al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attivita’ di rianimazione cardio-polmonare.
  2. Le  regioni  e le province autonome disciplinano il rilascio da parte  delle  aziende  sanitarie  locali  e delle aziende ospedaliere dell’autorizzazione  all’utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da  parte del personale di cui al comma 1, nell’ambito del sistema di emergenza  118  competente  per  territorio  o,  laddove  non  ancora attivato,  sotto  la  responsabilita’  dell’azienda  unita’ sanitaria locale  o  dell’azienda  ospedaliera  di  competenza,  sulla base dei criteri  indicati  dalle  linee  guida  adottate  dal  Ministro della sanita’,  con  proprio  decreto,  entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(2-bis. La formazione dei soggetti di cui al comma 1 puo’ essere svolta  anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonche’ dagli enti operanti nel settore dell’emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione.)

La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 3 aprile 2001

CIAMPI

Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Fassino