Legge 03 aprile 2001, n. 120
Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero. (G.U. Serie Generale, n. 88 del 14 aprile 2001)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
- E’ consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonche’ al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attivita’ di rianimazione cardio-polmonare.
- Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell’ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilita’ dell’azienda unita’ sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanita’, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(2-bis. La formazione dei soggetti di cui al comma 1 puo’ essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonche’ dagli enti operanti nel settore dell’emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione.)
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 3 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino